IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto del  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta'  di medicina e chirurgia II dell'11 luglio
1989; del senato accademico del 26 settembre 1989; del  consiglio  di
amministrazione del 30 ottobre 1989;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 31 ottobre 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
 
  Nell'art.  1644,  concernente  l'elencazione suddivisa per facolta'
delle scuole dirette ai fini speciali istituite presso  l'Universita'
di  Napoli  "Federico  II", e' inserita la seguente scuola diretta ai
fini speciali: